Roma, 11 ott. (TMNews) - E' legge il dl di contrasto al femminicidio dopo il sì del Senato alla conversione in legge del decreto licenziato il 14 agosto scorso dal governo. Con una votazione a tempi record, che ha destato diversi malumori nell'opposizione così come nella maggioranza, le nuove norme sono ora pronte per essere promulgate dal presidente della Repubblica e pubblicate in Gazzetta ufficiale. L'aula di Palazzo Madama si è espressa con 143 voti favorevoli e 3 contrari.
Il decreto sul femminicidio approvato in via definitiva oggi dal Senato è quello uscito dalla Camera e lì profondamente modificato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Il Senato, vista la contrazione dei tempi (il decreto scade martedì), non ha potuto apportare modifiche e tutta l'aula, maggioranza e opposizione, ha protestato e ha messo in evidenza alcuni "pasticci" del testo.
Il provvedimento spinge sul tasto della repressione arricchendo il codice di nuove aggravanti ma amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Il nuovo testo, inoltre, mette in campo risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio. Il decreto, peraltro, reca anche norme penali di altro genere - e anche la disomogeneità del provvedimento è stata contestata dal Senato -, che intervengono su reati come la rapina o il furto. Ecco, in sintesi, le principali novità.
RELAZIONE AFFETTIVA. E' il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di prevenzione. Rilevante sotto il profilo penale è da ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso).
VIOLENZA ASSISTITA. Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all'aggravante allo stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.
QUERELA A DOPPIO BINARIO. Il dilemma revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia di rischio: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire (non certo di comprimere) la libera determinazione e consapevolezza della vittima.
AMMONIMENTO. Il questore in presenza di percosse o lesioni (considerati 'reati sentinella') può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo stalking. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. L'ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.
ARRESTO OBBLIGATORIO. In caso di flagranza, l arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.
ALLONTANAMENTO URGENTE DA CASA. Al di fuori dell arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria se autorizzata dal pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può applicare la misura 'precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
BRACCIALETTO ELETTRONICO E INTERCETTAZIONI. Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE. A tutela della persona offesa scatta in sede processuale una serie di obblighi di comunicazione in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La persona offesa, ad esempio, dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell'imputato in reati di violenza alla persona.
IMMIGRATE. In analogia a quanto già accade in attuazione di direttive europee per le vittime di tratta, il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche alle donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico. Sarà sempre però necessario un parere dell'autorità giudiziaria. I maltrattanti (anche in caso di condanna non definitiva) potranno essere espulsi.
GRATUITO PATROCINIO. A prescindere dal reddito, le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al gratuito patrocinio.
PROCESSI PIU' RAPIDI. Nella trattazione dei processi priorità assoluta ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo. Si accelerano anche le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia.
PIANO ANTIVIOLENZA. Sul tavolo 10 milioni di euro per azioni di prevenzione, educazione e formazione. Il Piano, elaborato dal ministro per le Pari opportunità, dovrà tra l'altro promuovere il recupero dei maltrattanti e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne. Ogni anno sarà presentata una relazione in Parlamento.
CASE-RIFUGIO. Finanziamenti in arrivo anche per i centri antiviolenza e le case-rifugio. Nel 2013 10 milioni di euro, 7 nel 2014 e altri 10 all'anno a partire dal 2015.
RAPINA. Previste due nuove aggravanti speciali nei casi di cosiddetta minorata difesa, quando cioè la rapina è in danno di ultrasessantacinquenni o in luogo tale da ostacolare la difesa.
FURTO DI RAME. Pena aggravata (da uno a sei anni) per chi ruba materiale da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici.
FURTO D'IDENTITA . Pena aggravata (da due a sei anni) anche nel caso di frode informatica attraverso il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale.
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